Art. 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

In vigore dal 16 giu 2014
Contributi di membri diversi dall'Unione 1.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione apportano, o fanno in modo che le loro entità affiliate apportino, il relativo contributo. Il contributo totale dei membri diversi dall'Unione è di almeno 470 000 000 EUR nel periodo stabilito all'. 2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue: a) contributi all'impresa comune S2R di almeno 350 000 000 EUR, come stabilito all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, lettera b), dello statuto, compresi almeno 200 000 000 EUR versati dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 150 000 000 EUR versati dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate; b) contributi in natura pari ad almeno 120 000 000 EUR, di cui almeno 70 000 000 EUR provenienti dai membri fondatori diversi dall'Unione e dalle rispettive entità affiliate e almeno 50 000 000 EUR dai membri associati e dalle rispettive entità affiliate, comprendenti i costi da essi sostenuti nell'attuazione di ulteriori attività non comprese nel piano di lavoro dell'impresa comune S2R ma che sono complementari a tale piano e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano generale di S2R. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In questi casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi in natura dei membri diversi dall'Unione e delle loro entità affiliate. I costi di cui alla lettera b) del primo comma non sono ammissibili al sostegno finanziario dell'impresa comune S2R. Le attività corrispondenti sono riportate nell'accordo di partecipazione di cui all', paragrafo 2, dello statuto, che indica anche il valore stimato di tali contributi. 3.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell'impresa comune S2R il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 erogati in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è anch'esso informato tempestivamente. 4.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e all', paragrafo 3, lettera b), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete pratiche contabili dei soggetti interessati, i principi contabili applicabili del paese in cui ciascuna entità è stabilita e i vigenti principi contabili internazionali/principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La valutazione dei contributi può essere verificata dall'impresa comune S2R qualora il contenuto della certificazione dia adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività complementari non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune S2R o di qualsiasi organo dell'Unione. 5.   I membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione che vengano meno al proprio impegno di erogare i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, entro sei mesi dal termine fissato nell'accordo di partecipazione di cui all', paragrafo 2, dello statuto perdono il diritto di voto in seno al consiglio di direzione fino a quando non adempiano ai loro obblighi. Qualora tali membri non abbiano regolarizzato la loro posizione al termine di un ulteriore periodo di sei mesi, la loro appartenenza all'impresa comune è revocata. 6.   In aggiunta a quanto sancito al presente articolo, paragrafo 5, la Commissione può sopprimere, ridurre parzialmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R o avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri o le loro entità affiliate non mettono a disposizione i contributi di cui al presente articolo, paragrafo 2, o li forniscono parzialmente o in ritardo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti da parte dei membri al momento della notifica della decisione all'impresa comune S2R.
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