Art. 3
Contributo finanziario dell'Unione
In vigore dal 16 giu 2014
Contributo finanziario dell'Unione
1. Il contributo finanziario massimo dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 450 000 000 EUR compresi i contributi EFTA, proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnato al programma specifico recante attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento. Nel contributo finanziario massimo dell'Unione rientrano:
a)
un contributo massimo di 398 000 000 EUR all'impresa comune S2R a copertura dei costi amministrativi e operativi. Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è pari a 13 500 000 EUR;
b)
un contributo supplementare massimo pari a 52 000 000 EUR a titolo del programma di lavoro sui trasporti (2014-2015) di Orizzonte 2020. La gestione di tale contributo supplementare può essere assunta dall'impresa comune S2R non appena quest'ultima disponga della capacità operativa per attuare il proprio bilancio.
2. Fondi supplementari a complemento del contributo di cui al paragrafo 1 possono essere prelevati da altri strumenti dell'Unione per finanziare le azioni mirate allo sviluppo di soluzioni innovative dell'impresa comune S2R.
3. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di delega e in convenzioni annuali per il trasferimento di fondi che sono essere concluse tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune S2R.
4. L'accordo di delega di cui al paragrafo 3 riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e, tra l'altro, i seguenti aspetti:
a)
i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
b)
i requisiti per il contributo dell'impresa comune S2R ai fini del monitoraggio di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;
c)
gli indicatori specifici di prestazione connessi al funzionamento dell'impresa comune S2R;
d)
le modalità di messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di elaborare la propria politica di ricerca e innovazione e di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
e)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell'impresa comune S2R, anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione;
f)
l'impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.
Storico versioni
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