Art. 1

Istituzione

In vigore dal 16 giu 2014
Istituzione 1.   Al fine di coordinare e gestire gli investimenti dell'Unione nella ricerca e innovazione nel settore ferroviario, è istituita, fino al 31 dicembre 2024, un'impresa comune («impresa comune S2R») a norma dell'articolo 187 TFUE. Al fine di tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune S2R sono lanciati al più tardi entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021. 2.   L'impresa comune S2R costituisce un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'impresa comune S2R è rappresentata dal suo direttore esecutivo. 3.   L'impresa comune S2R è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato, può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio. 4.   L'impresa comune S2R ha sede a Bruxelles (Belgio). 5.   Lo statuto dell'impresa comune S2R («statuto») è riportato nell'allegato I.
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