Art. 4
Prova dell'origine
In vigore dal 13 giu 2014
Prova dell'origine
1. Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.
2. Gli operatori devono poter individuare:
a)
il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;
b)
il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
c)
la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:668:oj#art-4