Art. 6

Procedura per le domande di registrazione

In vigore dal 13 giu 2014
Procedura per le domande di registrazione 1.   Il documento unico di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 contiene le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento. Tale documento è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato. Il documento unico è conciso e non deve superare le 2 500 parole, tranne in casi debitamente giustificati. Nel documento unico il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda alla versione oggetto della proposta. 2.   Il disciplinare di una specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 include le informazioni richieste all'allegato II del presente regolamento. Il disciplinare è redatto utilizzando il modulo che figura in tale allegato. 3.   La data di presentazione di una domanda di registrazione è la data in cui la domanda perviene alla Commissione per via elettronica. La Commissione invia una conferma di avvenuta ricezione.
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