Art. 4 · Prova dell'origine

Art. 4

Prova dell'origine

In vigore dal 13 giu 2014
Prova dell'origine 1.   Il disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta contiene le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell'origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata. 2.   Gli operatori devono poter individuare: a) il fornitore, la quantità e l'origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti; b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
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