Art. 4

Formati e modelli da utilizzare per gli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale

In vigore dal 4 giu 2014
Formati e modelli da utilizzare per gli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale 1.   Le informazioni quantitative di cui all', paragrafo 2, sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 1, e sono fornite nella forma indicata in detto modello. 2.   Le informazioni quantitative riguardanti la liquidità e la solvibilità dell'ente diverse dalle informazioni di cui al paragrafo 1 sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 2, e sono fornite nella forma indicata in detto modello. 3.   Le informazioni quantitative riguardanti il volume dei servizi offerti mediante l'esercizio della libera prestazione di servizi sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 3, e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica. 4.   Le informazioni quantitative riguardanti le quote di mercato di una succursale stabilita in uno Stato membro ospitante sono scambiate utilizzando il modello di cui all'allegato I, parte 4, e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica. 5.   Le informazioni non quantitative diverse da quelle di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 sono scambiate utilizzando i rispettivi modelli e sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica secondo le modalità seguenti: a) il modello che figura nell'allegato I, parte 2, è utilizzato per le informazioni sulla liquidità e sulla solvibilità dell'ente; b) il modello che figura nell'allegato I, parte 3, è utilizzato per le informazioni sulla prestazione transfrontaliera di servizi; c) il modello che figura nell'allegato I, parte 4, è utilizzato per le informazioni su una succursale stabilita in uno Stato membro ospitante; d) il modello che figura nell'allegato I, parte 5, è utilizzato per le informazioni sui sistemi di garanzia dei depositi. 6.   Le informazioni non quantitative specificate nell'allegato I, parte 6, riguardanti la gestione e la proprietà dell'ente, le sue politiche in materia di liquidità e di finanziamento (funding), i piani di liquidità e di finanziamento (funding) di emergenza e i preparativi per le situazioni di emergenza sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica. Le informazioni sono fornite in appendice alle altre informazioni scambiate usando i modelli di cui all'allegato I, parti da 1 a 5. 7.   Le informazioni riguardanti i casi di inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, l'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative o penali di cui all', paragrafo 1, sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica. 8.   Le informazioni riguardanti l'individuazione di un ente come ente a rilevanza sistemica a livello globale o come altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sono fornite nella forma ritenuta idonea dall'autorità competente che le comunica.
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Formati e modelli da utilizzare per gli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale (Art. 4 Regolamento (UE) 2014/620) — Testo vigente | Portale Normativo