Art. 2

Data di invio e frequenza degli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale

In vigore dal 4 giu 2014
Data di invio e frequenza degli scambi di informazioni riguardanti gli enti operanti tramite una succursale 1.   Le informazioni riguardanti i casi di inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, l'applicazione di misure di vigilanza o altre misure amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative o penali sono fornite senza indebiti ritardi e al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data dell'accertamento, da parte delle autorità competenti, del caso di inosservanza, dell'applicazione della misura di vigilanza o di altra misura amministrativa o dell'imposizione della sanzione amministrativa o penale. 2.   Quando una succursale è considerata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono informazioni quantitative riguardanti la liquidità e informazioni sui risultati della vigilanza in materia di liquidità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante che esercitano la vigilanza su tale succursale significativa, su base semestrale ed entro le seguenti date di invio: a) 28 febbraio di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre dell'anno precedente; b) 31 agosto di ogni anno sulla base della posizione al 30 giugno precedente. 3.   Le informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite annualmente entro il 30 aprile di ogni anno sulla base della posizione al 31 dicembre precedente, tranne le informazioni riguardanti la gestione e la proprietà di un ente, che sono fornite sulla base delle informazioni più recenti disponibili.
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