Art. 6

Scambio di informazioni riguardanti i prestatori di servizi transfrontalieri

In vigore dal 4 giu 2014
Scambio di informazioni riguardanti i prestatori di servizi transfrontalieri Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante in cui l'ente svolge attività nell'esercizio della libera prestazione di servizi che chiedono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di fornire le informazioni riguardanti tali servizi di cui al regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione presentano la richiesta in forma scritta o elettronica alla persona di contatto pertinente indicata nell'elenco di cui all', paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono le informazioni entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
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