Art. 10

Mediazione

In vigore dal 2 giu 2014
Mediazione 1.   Il gruppo di mediazione esamina il progetto di parere predisposto dal Comitato per la trattazione del caso e sottopone un parere al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo entro 20giorni lavorativi dal ricevimento della nota con cui si richiede la mediazione. In caso di urgenza il gruppo di mediazione formula il proprio progetto di parere entro un termine più breve stabilito dal presidente. 2.   Il parere è redatto in forma scritta e include le motivazioni su cui è fondato. 3.   Il parere del gruppo di mediazione non vincola né il Consiglio di vigilanza né il Consiglio direttivo.
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