Art. 11
Preparazione di un nuovo progetto di decisione
In vigore dal 2 giu 2014
Preparazione di un nuovo progetto di decisione
1. Quando è stato formulato un parere dal gruppo in mediazione, il Consiglio di vigilanza, preso in considerazione il parere, può sottoporre un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo entro dieci giorni lavorativi dalla formulazione del parere del gruppo di mediazione.
2. In casi urgenti il Consiglio di vigilanza può sottoporre un nuovo progetto di decisione entro un termine più breve stabilito dal presidente del Consiglio di vigilanza.
3. Non è ammessa una richiesta di mediazione relativa a un'obiezione formulata dal Consiglio direttivo nei confronti di un nuovo progetto di decisione presentato ai sensi del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:673:oj#art-11