Art. 14

Controllo delle modifiche

In vigore dal 28 mag 2014
Controllo delle modifiche 1.   Prima di introdurre modifiche del processo di fabbricazione suscettibili di incidere sulla produzione e sul controllo della sostanza attiva il fabbricante ne valuta il potenziale impatto sulla qualità della sostanza attiva stessa. 2.   Non vengono introdotte modifiche del processo di fabbricazione che incidono negativamente sulla qualità della sostanza attiva. 3.   Il fabbricante di una sostanza attiva notifica senza indugio ogni modifica del processo di fabbricazione suscettibile di incidere sulla qualità della sostanza attiva ai fabbricanti di medicinali cui fornisce la sostanza attiva.
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Controllo delle modifiche (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/1252) — Testo vigente | Portale Normativo