Art. 3
Conservazione dei documenti giustificativi
In vigore dal 26 mag 2014
Conservazione dei documenti giustificativi
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui all' del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla risorsa propria basata sull'IVA sono conservati per lo stesso periodo.
Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 o dell' del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (8), palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo di risorse proprie venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.
Storico versioni
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