Art. 11
Rettifica per la non partecipazione
In vigore dal 26 mag 2014
Rettifica per la non partecipazione
1. Quando in applicazione del TFUE e dei protocolli 21 e 22 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa.
2. La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi RNL di cui all' del presente regolamento.
Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi al pertinente esercizio:
a)
dell'aggregato RNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti;
b)
dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.
Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il RNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al RNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo RNL è diviso per il RNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.
La rettifica relativa a ciascun esercizio pertinente ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore dell'RNL preso in considerazione.
3. La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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