Art. 13

Importi irrecuperabili

In vigore dal 26 mag 2014
Importi irrecuperabili 1.   Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell' siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento. 2.   Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell' che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi: a) per cause di forza maggiore; b) per altri motivi che non sono loro imputabili. Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero. Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell' oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva. In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito. Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all', paragrafo 3, secondo comma. Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all', paragrafo 4, primo comma, e, se del caso, nelle descrizioni trimestrali di cui all' del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. 3.   Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 del presente articolo o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR. Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione. Tale comunicazione è effettuata su un modello stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.
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