Art. 15
Esecuzione degli ordini di pagamento
In vigore dal 26 mag 2014
Esecuzione degli ordini di pagamento
1. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati eseguono gli ordini di pagamento della Commissione conformemente alle sue istruzioni e non oltre il terzo giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.
2. Gli Stati membri o gli organismi da essi designati trasmettono alla Commissione, per via elettronica e al più tardi il secondo giorno feriale dalla realizzazione di ciascuna operazione, un estratto conto in cui figurano i movimenti connessi.
Storico versioni
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