Art. 4
Cooperazione amministrativa
In vigore dal 26 mag 2014
Cooperazione amministrativa
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
la denominazione dei servizi o organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie, nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo e al funzionamento di questi servizi e organismi;
b)
le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo delle risorse proprie;
c)
la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili nei quali sono iscritti i diritti accertati, specificati all' del presente regolamento, in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'.
Ogni modifica di denominazioni o disposizioni è immediatamente comunicata alla Commissione.
2. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri, su richiesta di uno di loro, i dati di cui al paragrafo 1.
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