Art. 5
Localizzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Localizzazione
1. Una volta localizzato, le unità partecipanti avvicinano il natante sospettato di trasportare persone che eludono o hanno l’intenzione di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o di essere utilizzato per il traffico di migranti via mare per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, sorvegliano tale natante a prudente distanza prendendo tutte le dovute precauzioni. Le unità partecipanti raccolgono e comunicano immediatamente le informazioni su tale natante al centro internazionale di coordinamento, comprese, se possibile, quelle sulla situazione delle persone a bordo, in particolare se sussiste un rischio imminente per la loro vita o se vi sono persone che necessitano di assistenza medica urgente. Il centro internazionale di coordinamento trasmette tali informazioni al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro ospitante.
2. Ove un natante stia per entrare ovvero sia già entrato nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima, le unità partecipanti raccolgono e comunicano le informazioni che lo riguardano al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro interessato.
3. Le unità partecipanti raccolgono e comunicano le informazioni riguardanti natanti sospettati di essere utilizzati per attività illecite in mare, che esulano dalla portata dell’operazione marittima, al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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