Art. 7
Intercettazione in alto mare
In vigore dal 15 mag 2014
Intercettazione in alto mare
1. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante in alto mare sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, le unità partecipanti adottano una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:
a)
chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio del natante, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo, compreso se vi sono a bordo persone che necessitano di assistenza medica urgente;
b)
fermare il natante e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione del natante, del carico e delle persone a bordo e interrogare le persone a bordo e informarle che i conducenti del natante potrebbero essere passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio.
2. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, le unità partecipanti possono adottare una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera, conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti e, se del caso, al diritto nazionale e internazionale:
a)
sequestrare il natante e fermare le persone a bordo;
b)
avvertire il natante e ordinargli di non entrare nelle acque territoriali o nella zona contigua e, se necessario, chiedere al natante di cambiare la rotta per dirigersi verso una destinazione diversa dalle acque territoriali o dalla zona contigua;
c)
condurre il natante o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare il natante o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;
d)
condurre il natante o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in uno Stato membro limitrofo partecipante.
3. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 o 2 sono proporzionate e si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi del presente articolo.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante dà opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
5. Qualora il natante batta bandiera dello Stato membro ospitante o partecipante o ne rechi i dati di immatricolazione, detto Stato membro, previa conferma della nazionalità del natante, può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
6. Qualora il natante batta bandiera ovvero rechi dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima o di un paese terzo, lo Stato membro ospitante o partecipante, a seconda dell’unità partecipante che ha intercettato tale natante, notifica lo Stato di bandiera e a questo chiede conferma della matricola e, se la nazionalità è confermata, l’adozione di azioni per inibire l’uso del natante per il traffico di migranti. Qualora lo Stato di bandiera non voglia o non possa procedere in tal senso, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, detto Stato membro chiede allo Stato di bandiera l’autorizzazione ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante o partecipante informa il centro internazionale di coordinamento delle comunicazioni con lo Stato di bandiera e delle azioni o misure previste autorizzate da quest’ultimo. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
7. Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dell’unità partecipante, quest’ultima provvede a verificare il diritto del natante di battere la sua bandiera e a tal fine può avvicinarsi al natante sospetto. Se i sospetti permangono, essa procede con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.
8. Ove sussistano fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, il natante abbia in effetti la nazionalità dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro che partecipa all’operazione, l’unità partecipante verifica il diritto del natante di battere la sua bandiera.
9. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 7 o 8, siano riscontrate prove a conferma di sospetti sulla nazionalità del natante, tale Stato membro ospitante o partecipante può autorizzare una o più delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro ospitante dà in seguito opportune istruzioni all’unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento.
10. In attesa o in mancanza dell’autorizzazione dello Stato di bandiera, il natante è sorvegliato a prudente distanza. Non può essere disposta nessun’altra misura senza l’esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo quanto necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana o quanto previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.
11. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che un natante privo di nazionalità sia utilizzato per il traffico di migranti via mare, l’unità partecipante può salire a bordo e ispezionare il natante al fine di verificarne l’assenza di nazionalità. Qualora siano riscontrate prove a conferma di tale sospetto, l’unità partecipante ne informa lo Stato membro ospitante che può adottare, direttamente o con l’assistenza dello Stato membro di appartenenza dell’unità partecipante, ulteriori opportune misure ai sensi dei paragrafi 1 e 2, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.
12. Lo Stato membro la cui unità partecipante ha adottato misure ai sensi del paragrafo 1 informa tempestivamente lo Stato di bandiera dei risultati di tali misure.
13. Il funzionario nazionale che rappresenta lo Stato membro ospitante o partecipante presso il centro internazionale di coordinamento è responsabile per l’agevolazione delle comunicazioni tra le autorità pertinenti di tale Stato membro in sede di richiesta dell’autorizzazione a verificare il diritto di un natante di battere la sua bandiera o ad adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
14. Qualora non siano riscontrate prove a conferma di sospetti che un natante sia utilizzato per il traffico di migranti in alto mare o qualora l’unità partecipante non sia competente per intervenire, ma sussistano fondati sospetti che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro e a eludere le verifiche ai valichi di frontiera, il natante in questione continua a essere monitorato. Il centro internazionale di coordinamento comunica le informazioni su tale natante ai centri nazionali di coordinamento degli Stati membri verso i quali esso è diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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