Art. 3

Sicurezza in mare

In vigore dal 15 mag 2014
Sicurezza in mare Le misure adottate ai fini di un’operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso l’incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi.
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Sicurezza in mare (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/656) — Testo vigente | Portale Normativo