Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mag 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1)   «Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004; 2)   «operazione marittima»: un’operazione congiunta, un progetto pilota o un intervento rapido condotti dagli Stati membri per la sorveglianza delle loro frontiere marittime esterne e coordinati dall’Agenzia; 3)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui si svolge o da cui è avviata un’operazione marittima; 4)   «Stato membro partecipante»: lo Stato membro, diverso da quello ospitante, che partecipa a un’operazione marittima mettendo a disposizione attrezzature tecniche, guardie di frontiera impiegate nell’ambito delle squadre di guardie di frontiera europee o altro personale competente; 5)   «unità partecipante»: un’unità marittima, terrestre o aerea sotto la responsabilità dello Stato membro ospitante o partecipante che prende parte a un’operazione marittima; 6)   «centro internazionale di coordinamento»: la struttura di coordinamento istituita nello Stato membro ospitante in vista del coordinamento di un’operazione marittima; 7)   «centro nazionale di coordinamento»: il centro di coordinamento nazionale istituito ai fini del sistema europeo di sorveglianza di frontiera (EUROSUR) conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013; 8)   «piano operativo»: il piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004; 9)   «natante»: qualsiasi tipo di mezzo acquatico, compresi barche, gommoni, piattaforme galleggianti, imbarcazioni senza dislocamento e idrovolanti, che è o può essere usato in mare; 10)   «natante privo di nazionalità»: un natante senza nazionalità, o a questo assimilato, a cui nessuno Stato ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o che naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza; 11)   «protocollo per combattere il traffico di migranti»: il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmata a Palermo, Italia, nel dicembre 2000; 12)   «luogo sicuro»: un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel rispetto del principio di non respingimento; 13)   «centro di coordinamento del soccorso»: l’unità responsabile di promuovere l’efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione definita dalla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo; 14)   «zona contigua»: una zona contigua alle acque territoriali quale definita all’articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, se formalmente proclamata; 15)   «Stato membro costiero»: lo Stato membro nelle cui acque territoriali o nella cui zona contigua ha luogo un’intercettazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:656:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo