Art. 12

Meccanismi di solidarietà

In vigore dal 15 mag 2014
Meccanismi di solidarietà 1.   Uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni urgenti ed eccezionali alle sue frontiere esterne ha la facoltà di chiedere: a) l’invio di squadre di guardie di frontiera europee a norma dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2007/2004 ai fini di un’assistenza operativa rapida a tale Stato membro; b) all’Agenzia per l’assistenza tecnica e operativa, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2007/2004, di fornire assistenza in materia di coordinamento tra Stati membri e/o di inviare i suoi esperti per sostenere le autorità nazionali competenti; c) un’assistenza emergenziale a norma dell’ del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza. 2.   Uno Stato membro soggetto a forti pressioni migratorie che sottopongono a pressanti sollecitazioni le sue capacità di accoglienza e i suoi sistemi di asilo ha la facoltà di chiedere: a) all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo che provveda all’invio di una squadra di sostegno per l’asilo a norma dell’ del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) affinché apporti la sua competenza, anche in materia di interpretazione, informazioni sui paesi di origine e conoscenza del trattamento e della gestione dei fascicoli di asilo; b) un’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza.
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