Art. 11
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:656:oj#art-11
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 inserendo una disposizione specifica all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera j). Viene stabilito che il piano operativo deve essere redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014. Tale conformità riguarda le attività di sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel quadro della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea preposta.
La norma serve a garantire che i piani operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2007/2004 siano conformi alle regole stabilite dal regolamento (UE) n. 656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne.
Si applica ai soggetti responsabili della redazione del piano operativo e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.
Durante la pianificazione di un'operazione di sorveglianza congiunta presso le frontiere marittime esterne dell'Unione europea, i redattori del piano operativo inseriscono le relative misure operative rispettando espressamente le norme del regolamento (UE) n. 656/2014. In questo modo, il documento operativo rispetta i vincoli formali e sostanziali imposti dalla modifica normativa.
Obbligo di redigere il piano operativo in conformità al regolamento (UE) n. 656/2014.
È stata aggiunta una frase alla fine della lettera j) dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2004, imponendo che il piano operativo sia redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.