Art. 11

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004

In vigore dal 15 mag 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 All’articolo 3 bis, paragrafo 1, e all’articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2004, alla fine della rispettiva lettera j), è aggiunta la frase seguente: «A tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); (*1)  Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 189, del 27.6.2014, pag 93).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:656:oj#art-11

In sintesi

L'articolo modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 inserendo una disposizione specifica all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera j). Viene stabilito che il piano operativo deve essere redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014. Tale conformità riguarda le attività di sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel quadro della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea preposta.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire che i piani operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2007/2004 siano conformi alle regole stabilite dal regolamento (UE) n. 656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne.

A chi si applica

Si applica ai soggetti responsabili della redazione del piano operativo e all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Esempio pratico

Durante la pianificazione di un'operazione di sorveglianza congiunta presso le frontiere marittime esterne dell'Unione europea, i redattori del piano operativo inseriscono le relative misure operative rispettando espressamente le norme del regolamento (UE) n. 656/2014. In questo modo, il documento operativo rispetta i vincoli formali e sostanziali imposti dalla modifica normativa.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di redigere il piano operativo in conformità al regolamento (UE) n. 656/2014.

Cosa è cambiato

È stata aggiunta una frase alla fine della lettera j) dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 8 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2007/2004, imponendo che il piano operativo sia redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014.

Domande frequenti

Quale regolamento viene modificato da questo articolo?Viene modificato il regolamento (CE) n. 2007/2004, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera j), e l'articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera j).
A quale disciplina deve conformarsi il piano operativo?Il piano operativo deve essere redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Di cosa tratta il regolamento (UE) n. 656/2014 citato nella norma?Reca norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per le frontiere esterne.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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