Art. 8

Intercettazione nella zona contigua

In vigore dal 15 mag 2014
Intercettazione nella zona contigua 1.   Nella zona contigua dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro partecipante limitrofo, le misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, sono adottate conformemente a detti paragrafi e ai paragrafi 3 e 4. Un’autorizzazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, può essere concessa solo per misure necessarie a impedire la violazione di pertinenti disposizioni legislative e regolamentari all’interno del territorio o delle acque territoriali di tale Stato membro. 2.   Le misure di cui all’, paragrafi 1 e 2, non sono adottate nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione marittima, senza l’autorizzazione di tale Stato membro. Il centro internazionale di coordinamento è informato di ogni comunicazione con detto Stato membro e delle azioni successive da questo autorizzate. Se detto Stato membro non concede l’autorizzazione e sussistano fondati motivi per sospettare che il natante trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro, si applica l’, paragrafo 14. 3.   Ove un natante privo di nazionalità transiti nella zona contigua, si applica l’, paragrafo 11.
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