Art. 53
Monitoraggio e riesame
In vigore dal 15 mag 2014
Monitoraggio e riesame
1. Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione:
a)
dell’opportunità di includere gli strumenti finanziari nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e
b)
della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell’ordinanza.
La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell’impatto delle modifiche da introdurre.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti:
a)
il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l’ordinanza;
b)
il numero di domande di ricorso ai sensi degli e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e
c)
il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell’ e, se possibile, il numero di casi in cui l’impugnazione è stata accolta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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