Art. 53 · Monitoraggio e riesame

Art. 53

Monitoraggio e riesame

In vigore dal 15 mag 2014
Monitoraggio e riesame 1.   Entro il 18 gennaio 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione: a) dell’opportunità di includere gli strumenti finanziari nell’ambito di applicazione del presente regolamento; e b) della possibilità che gli importi accreditati sul conto del debitore successivamente all’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo possano essere sottoposti a sequestro conservativo in forza dell’ordinanza. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento e di una valutazione dell’impatto delle modifiche da introdurre. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, le informazioni riguardanti: a) il numero di domande di ordinanza di sequestro conservativo e il numero di casi in cui è stata emessa l’ordinanza; b) il numero di domande di ricorso ai sensi degli e, se possibile, il numero di casi in cui è stato concesso il ricorso; e c) il numero di domande di impugnazione depositate a norma dell’ e, se possibile, il numero di casi in cui l’impugnazione è stata accolta.
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