Art. 43

Costi sostenuti dalle banche

In vigore dal 15 mag 2014
Costi sostenuti dalle banche 1.   Una banca è autorizzata a chiedere al creditore o al debitore il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti per attuare un’ordinanza di sequestro conservativo soltanto se, secondo il diritto dello Stato membro dell’esecuzione, essa ha diritto a tale pagamento o rimborso in relazione a provvedimenti nazionali equivalenti. 2.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi di cui al paragrafo 1 sono determinati tenendo conto della complessità dell’attuazione dell’ordinanza di sequestro conservativo e non possono essere superiori ai compensi addebitati per l’attuazione di provvedimenti nazionali equivalenti. 3.   I compensi addebitati da una banca per coprire i costi per la fornitura di informazioni sui conti ai sensi dell’ non possono essere superiori ai costi realmente sostenuti e, se del caso, non possono essere superiori ai compensi addebitati per la fornitura di informazioni sui conti nel contesto di provvedimenti nazionali equivalenti.
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Costi sostenuti dalle banche (Art. 43 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo