Art. 42

Spese di giudizio

In vigore dal 15 mag 2014
Spese di giudizio Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale.
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Spese di giudizio (Art. 42 Regolamento (UE) 2014/655) — Testo vigente | Portale Normativo