Art. 41
Rappresentanza legale
In vigore dal 15 mag 2014
Rappresentanza legale
Nel procedimento per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto. Nei procedimenti ai sensi del capo 4 non è richiesta la rappresentanza da parte di un avvocato o altro professionista del diritto, a meno che, secondo il diritto dello Stato membro dell’autorità giudiziaria o dell’autorità presso cui è depositata la domanda di ricorso, tale rappresentanza non sia obbligatoria a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio delle parti.
Storico versioni
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