Art. 44

Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale

In vigore dal 15 mag 2014
Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale 1.   L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) e p), della direttiva 2014/65/UE. In particolare l’ESMA accerta che le autorità competenti abbiano adottato un approccio coerente relativamente al momento in cui vengono esercitati tali poteri, alla natura e al campo di applicazione delle misure, nonché alla durata e al seguito delle stesse. 2.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di una misura ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA registra la misura e la sua motivazione. In relazione alle misure adottate ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, lettere o) o p), della direttiva 2014/65/UE, l’ESMA mantiene e pubblica sul proprio sito Internet una banca dati contenente una breve descrizione delle misure in vigore, comprese le informazioni sul soggetto interessato, gli strumenti finanziari applicabili, gli eventuali limiti alle dimensioni delle posizioni che i soggetti i soggetti possono detenere in ogni momento, le eventuali deroghe concesse a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE e le loro motivazioni.
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Coordinamento da parte dell’ESMA delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale (Art. 44 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo