Art. 46

Disposizioni generali

In vigore dal 15 mag 2014
Disposizioni generali 1.   Un’impresa di un paese terzo può fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento con o senza servizi complementari alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE situati nell’Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA ai sensi dell’. 2.   L’ESMA registra un’impresa di un paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi e svolgere attività di investimento nell’intera Unione conformemente al paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’, paragrafo 1; b) l’impresa è autorizzata a prestare i servizi o svolgere le attività di investimento che intende fornire nell’Unione nella giurisdizione nella quale ha la sua sede amministrativa ed è sottoposta a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace, che ne garantisce la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo; c) sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’, paragrafo 2. 3.   Ove l’impresa di un paese terzo sia registrata a norma del presente articolo, gli Stati membri non prescrivono requisiti addizionali a detta impresa di un paese terzo in relazione a materie disciplinate dal presente regolamento o della direttive 2014/65/UE e non prevede per la imprese di un paese terzo un regime più favorevole di quello previsto per le imprese dell’Unione. 4.   L’impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria richiesta all’ESMA dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’ che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale l’impresa è autorizzata è equivalente ai requisiti enunciati nell’, paragrafo 1. L’impresa fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione. Entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’ESMA valuta se la richiesta è completa. Se la richiesta non è completa, l’ESMA fissa un termine entro la quale l’impresa è tenuta a fornire le informazioni supplementari. La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2. Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta completa, l’ESMA informa per iscritto l’impresa richiedente del paese terzo in merito all’accettazione o meno della richiesta, dandole spiegazioni esaurienti. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a fornire servizi di investimento e a effettuare attività di investimento nonché servizi accessori alle controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali in mancanza di una decisione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, oppure ove tale decisione non sia più vigente. 5.   Le imprese di paesi terzi che prestano servizi conformemente al presente articolo informano i propri clienti aventi sede nell’Unione, prima della fornitura di qualsiasi servizio di investimento, che non è consentito loro fornire servizi a clienti diversi da controparti qualificate e da clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE e che non sono sottoposte a vigilanza nell’Unione. Esse indicano il nome e l’indirizzo dell’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo. Le informazioni di cui al primo comma sono fornite per iscritto e messe in evidenza. Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa la fornitura di un servizio o attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto nel contesto di un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento. 6.   Le imprese di paesi terzi che forniscono servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo offrono, prima della fornitura di qualsiasi servizio o dello svolgimento di qualsiasi attività in relazione a un cliente avente sede nell’Unione, di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una corte o di un tribunale arbitrale in uno Stato membro. 7.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte ad individuare le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente deve fornire all’ESMA nella richiesta di registrazione conformemente al paragrafo 4, nonché il formato delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 5. L’ESMA presenta alla Commissione un progetto di tali norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:600:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo