Art. 25

Obbligo di conservare le registrazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di conservare le registrazioni 1.   Le imprese di investimento tengono a disposizione dell’autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all’identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27). L’ESMA può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Il gestore di una sede di negoziazione tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati rilevanti riguardanti tutti gli ordini su strumenti finanziari immessi nei propri sistemi. Le registrazioni contengono i dati rilevanti che costituiscono le caratteristiche dell’ordine, inclusi quelli che collegano un ordine con la o le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso e i cui dettagli sono comunicati a norma dell’, paragrafi 1 e 3. L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all’accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le informazioni riguardanti i dati rilevanti dell’ordine la cui conservazione è richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo e non è menzionata all’. Sono inclusi in tali progetti di norme tecniche di regolamentazione il codice identificativo del membro o partecipante che ha trasmesso l’ordine, il codice identificativo dell’ordine, la data e l’ora di trasmissione dell’ordine, le sue caratteristiche, incluso il tipo di ordine, il prezzo limite se applicabile, il periodo di validità, eventuali istruzioni specifiche dell’ordine, informazioni su eventuali modifiche, cancellazione, esecuzione parziale o integrale, la veste in cui interviene nell’operazione. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Obbligo di conservare le registrazioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo