Art. 23

Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento 1.   Un’impresa di investimento assicura che le transazioni che effettua su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione si svolgano in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o su un internalizzatore sistematico, o in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, se opportuno, a meno che tali transazioni non presentino le seguenti caratteristiche: a) sono non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie; o b) sono effettuate tra controparti qualificate e/o professionali e non contribuiscono al processo di formazione del prezzo. 2.   Un’impresa di investimento che gestisce un sistema interno di abbinamento che esegue gli ordini dei clienti su azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi su base multilaterale deve assicurare di possedere l’autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE e rispetti tutte le pertinenti disposizioni relative a tali autorizzazioni. 3.   Per garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per individuare le particolari caratteristiche delle operazioni su azioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei seguenti casi: a) transazioni relative a liquidità non utilizzabile; o b) quando lo scambio di tali strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Obbligo di negoziazione per le imprese di investimento (Art. 23 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo