Art. 27

Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari

In vigore dal 15 mag 2014
Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari 1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti dati di riferimento che identifichino gli strumenti finanziari, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all’. Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall’, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette alla sua autorità competente dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari. I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’autorità competente in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. Tali notifiche devono essere trasmesse senza indugio dalle autorità competenti all’ESMA, che le pubblica immediatamente sul suo sito Internet. L’ESMA fornisce alle autorità competenti l’accesso a tali dati. 2.   Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA e le autorità competenti adottano i dispositivi necessari a garantire che: a) l’ESMA e le autorità competenti ricevano effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1; b) la qualità dei dati ricevuti sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’; c) i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 siano scambiati in modo efficiente tra le autorità competenti. 3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e i relativi aggiornamenti alle autorità competenti e la relativa trasmissione all’ESMA conformemente al paragrafo 1 nonché la forma e il contenuto di tali dati; b) le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari (Art. 27 Regolamento (UE) 2014/600) — Testo vigente | Portale Normativo