Art. 92

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 15 mag 2014
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1 % del FEAMP, le seguenti misure: a) le misure di assistenza tecnica di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione del presente regolamento; b) la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l’assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall’assistenza tecnica o scientifica della Commissione; c) l’istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
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