Art. 92 · Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Art. 92

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 15 mag 2014
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Il FEAMP può sostenere, su iniziativa della Commissione e limitatamente a un massimale pari all’1,1 % del FEAMP, le seguenti misure: a) le misure di assistenza tecnica di cui all’ del regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione del presente regolamento; b) la preparazione, il monitoraggio e la valutazione di accordi di pesca sostenibile e la partecipazione dell’Unione a organizzazioni regionali di gestione della pesca. Le misure interessate constano di studi, riunioni, coinvolgimento di esperti, costi per l’assunzione di personale temporaneo, attività di informazione e altri costi amministrativi o derivanti dall’assistenza tecnica o scientifica della Commissione; c) l’istituzione di una rete europea di FLAG volta a favorire la creazione di capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e migliori prassi e sostenere la cooperazione fra i FLAG. Tale rete collabora con gli organismi incaricati della messa in rete e dell’assistenza tecnica per lo sviluppo locale istituiti dal FESR, dal FSE e dal FEASR, relativamente alle rispettive attività di sviluppo locale e di cooperazione transnazionale.
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