Art. 91

Attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI

In vigore dal 15 mag 2014
Attività di comunicazione nell’ambito della PCP e della PMI Il FEAMP può sostenere: a) i costi connessi ad attività di comunicazione e informazione nell’ambito della PCP e della PMI, compresi: i) i costi per la produzione, traduzione e divulgazione di materiale confacente alle particolari esigenze dei vari gruppi interessati (materiale stampato, audiovisivo ed elettronico); ii) i costi per la preparazione e l’organizzazione di manifestazioni e riunioni destinate a informare i vari gruppi interessati dalla PCP e dalla PMI e a raccoglierne i pareri; b) le spese di viaggio e alloggio di esperti e rappresentanti dei gruppi di interesse invitati dalla Commissione a partecipare alle riunioni; c) i costi relativi alla comunicazione delle priorità politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
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