Art. 4
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 mag 2014
Disposizioni transitorie
In deroga all', paragrafo 2, nel periodo compreso tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2014, le CCP segnalano le informazioni di cui al predetto paragrafo al massimo entro quindici giorni lavorativi dalla data di riferimento o prima, se possibile.
Storico versioni
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