Art. 3

Condizioni per frequenze più elevate di calcolo e segnalazione conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, e all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 12 mag 2014
Condizioni per frequenze più elevate di calcolo e segnalazione conformemente all'articolo 50 bis, paragrafo 3, e all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 1.   Le autorità competenti di un ente che agisce come partecipante diretto possono richiedere a qualsiasi CCP in cui detto ente agisce come partecipante diretto di effettuare il calcolo di cui all', paragrafo 1, e le segnalazioni di cui all', paragrafo 1, con frequenza giornaliera o settimanale in una delle seguenti situazioni: a) qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare una quota delle risorse finanziarie prefinanziate da essa apportata nelle linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 648/2012; b) qualora, in seguito all'inadempimento di un partecipante diretto, una CCP sia tenuta a utilizzare i contributi dei partecipanti diretti non inadempienti al fondo di garanzia in caso di inadempimento conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   La autorità competenti scelgono tra frequenza giornaliera e quella settimanale ai sensi del paragrafo 1 basandosi sul grado di esaurimento effettivo o previsto delle risorse finanziarie prefinanziate. 3.   Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera a), tale frequenza più elevata si applica finché le risorse finanziarie prefinanziate apportate dalla CCP nelle linee di difesa in caso di inadempimento non sono ripristinate ai livelli previsti dall'articolo 35 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (4). 4.   Se le autorità competenti richiedono una frequenza più elevata di calcolo e segnalazione da parte di una CCP, conformemente al paragrafo 1, lettera b), tale frequenza più elevata si applica finché i contributi dei partecipanti non inadempienti della CCP al fondo di garanzia in caso di inadempimento non sono ripristinati ai livelli stabiliti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012.
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