Art. 2

Frequenza, date e formato uniforme di segnalazione conformemente all'articolo 50 quater, paragrafo 2, e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 12 mag 2014
Frequenza, date e formato uniforme di segnalazione conformemente all'articolo 50 quater, paragrafo 2, e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 1.   La frequenza di segnalazione prevista all'articolo 50 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e, se applicabile, all'articolo 89, paragrafo 5 bis, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, è mensile, tranne quando sia esercitata la discrezionalità di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, nel qual caso la frequenza è settimanale o giornaliera. 2.   Se la frequenza di segnalazione è mensile conformemente al paragrafo 1, la data di segnalazione deve essere compresa entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di calcolo stabilita all' o prima, se possibile. 3.   Se la frequenza di segnalazione di cui al paragrafo 1 è giornaliera o settimanale, la data di segnalazione viene fissata al giorno successivo a quello di calcolo. 4.   Se la data di segnalazione coincide con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detta data viene fissata al giorno lavorativo successivo. 5.   Le CCP segnalano le informazioni indicate al paragrafo 1 utilizzando il modello di cui all'allegato 1 (Informazioni relative al capitale ipotetico), compilato conformemente alle istruzioni dell'allegato II (Istruzioni per la segnalazione di informazioni relative al capitale ipotetico).
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