Art. 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 6 mag 2014
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   I regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono abrogati. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni intraprese nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, compresi i piani di attuazione annuali adottati a norma di detti regolamenti, continuano a essere disciplinate da tali regolamenti fino al loro completamento. 3.   Oltre ai contributi menzionati all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, i seguenti contributi a copertura delle spese amministrative dell’impresa comune ECSEL sono erogati nell’arco del periodo 2014-2017 per il completamento delle azioni intraprese nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008: a) 2 050 000 EUR a carico dell’Unione, b) 1 430 000 EUR a carico dell’associazione AENEAS e c) 975 000 EUR a carico dell’associazione ARTEMISIA. La valutazione intermedia di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento comprende una valutazione finale delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008. 4.   Il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 72/2008 passa a espletare, per il periodo restante del mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell’impresa comune ECSEL previste dal presente regolamento a decorrere dal 27 giugno 2014. Le altre condizioni contrattuali concernenti il direttore esecutivo rimangono invariate. 5.   Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo primo mandato, egli è nominato per il periodo restante del mandato con la possibilità di prorogare il mandato stesso per un massimo di quattro anni, conformemente all’, paragrafo 4, dello statuto. Se il direttore esecutivo nominato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo era al suo secondo mandato, non vi è possibilità di proroga. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 6.   Il contratto di lavoro del direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 74/2008 viene a cessare prima del 27 giugno 2014. 7.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale assunto nel quadro dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008. I relativi contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento, nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e compatibilmente con i vincoli di bilancio dell’impresa comune ECSEL. 8.   Il direttore esecutivo dell’impresa comune ECSEL indice la prima riunione del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche. 9.   Salvo diverso accordo tra i membri dell’impresa comune ENIAC e dell’impresa comune ARTEMIS a norma dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, tutti i diritti e gli obblighi, compresi le attività, i debiti o le passività, dei membri delle imprese comuni di cui ai predetti regolamenti sono trasferiti ai membri dell’impresa comune ECSEL ai sensi del presente regolamento. 10.   Gli eventuali stanziamenti inutilizzati nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008 sono trasferiti all’impresa comune ECSEL. Ogni eventuale importo dovuto dalle associazioni AENEAS e ARTEMISIA per le spese amministrative delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS nel periodo 2008-2013 è trasferito all’impresa comune ECSEL secondo modalità stabilite di comune accordo con la Commissione.
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