Art. 4

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 6 mag 2014
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   Gli Stati partecipanti a ECSEL apportano un contributo finanziario a copertura dei costi operativi dell’impresa comune ECSEL commisurato al contributo finanziario dell’Unione. Per il periodo di cui all’ è previsto l’importo di almeno 1 170 000 000 EUR. 2.   I membri privati dell’impresa comune ECSEL apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive ed entità affiliate apportino - un contributo all’impresa comune ECSEL. Per il periodo di cui all’ è previsto l’importo di almeno 1 657 500 000 EUR. 3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi versati all’impresa comune ECSEL di cui all’, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto. 4.   I membri dell’impresa comune ECSEL diversi dall’Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 apportati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari. 5.   Per la valutazione dei contributi di cui all’, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le consuete prassi contabili delle entità interessate, conformemente ai principi contabili vigenti nello Stato in cui ha sede l’entità e ai pertinenti principi contabili internazionali e ai principi internazionali d’informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore dei conti esterno indipendente, nominato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune ECSEL se vi è incertezza derivante dalla certificazione. Ove persistano incertezze, esso può essere sottoposto a revisione contabile dall’impresa comune ECSEL. 6.   La Commissione può intraprendere azioni correttive ed eventualmente cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune ECSEL, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, dello statuto, qualora i membri diversi dall’Unione, comprese le loro entità costitutive ed entità affiliate, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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