Art. 1
Costituzione
In vigore dal 6 mag 2014
Costituzione
1. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea», è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2024, un’impresa comune ai sensi dell’articolo 187 TFUE («l’impresa comune ECSEL»). Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito dell’impresa comune ECSEL sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.
2. L’impresa comune ECSEL sostituisce le imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, istituite rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 72/2008 e (CE) n. 74/2008, alle quali subentra.
3. L’impresa comune ECSEL è un organismo incaricato dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. L’impresa comune ECSEL è dotata di personalità giuridica. In tutti gli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni di tali Stati membri. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio.
5. L’impresa comune ECSEL ha sede a Bruxelles, Belgio.
6. Lo statuto dell’impresa comune ECSEL («lo statuto») è riportato nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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