Art. 17

Norme in materia di partecipazione e diffusione

In vigore dal 6 mag 2014
Norme in materia di partecipazione e diffusione 1.   Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune ECSEL. A norma di detto regolamento, l’impresa comune ECSEL è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all’, lettera a), dello statuto. 2.   I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità finanziatrici. Detti criteri potrebbero includere, fra l’altro, il tipo di candidato, compresi status giuridico e scopo, le condizioni di responsabilità e vitalità, fra cui la solidità finanziaria, e il rispetto degli obblighi fiscali e sociali. 3.   Gli Stati partecipanti a ECSEL che non incaricano l’impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall’impresa comune ECSEL con i partecipanti possono stabilire norme specifiche in merito all’ammissibilità dei costi per il finanziamento dei partecipanti. 4.   I criteri e le norme specifici sono inseriti nel piano di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:561:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo