Art. 17
Norme in materia di partecipazione e diffusione
In vigore dal 6 mag 2014
Norme in materia di partecipazione e diffusione
1. Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune ECSEL. A norma di detto regolamento, l’impresa comune ECSEL è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all’, lettera a), dello statuto.
2. I criteri di ammissibilità specifici applicabili ai singoli candidati per ottenere finanziamenti da parte degli Stati partecipanti a ECSEL possono essere stabiliti dalle competenti autorità finanziatrici. Detti criteri potrebbero includere, fra l’altro, il tipo di candidato, compresi status giuridico e scopo, le condizioni di responsabilità e vitalità, fra cui la solidità finanziaria, e il rispetto degli obblighi fiscali e sociali.
3. Gli Stati partecipanti a ECSEL che non incaricano l’impresa comune ECSEL di assegnare i loro contributi ai partecipanti alle azioni indirette tramite convenzioni di sovvenzione stipulate dall’impresa comune ECSEL con i partecipanti possono stabilire norme specifiche in merito all’ammissibilità dei costi per il finanziamento dei partecipanti.
4. I criteri e le norme specifici sono inseriti nel piano di lavoro.
Storico versioni
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