Art. 7
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
In vigore dal 6 mag 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
1. L’impresa comune Bioindustrie può avvalersi di esperti nazionali distaccati e di tirocinanti, che non sono dipendenti dell’impresa comune Bioindustrie. Il numero di esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato all’organico di cui all’, paragrafo 4, conformemente al bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune Bioindustrie e all’impiego di tirocinanti.
Storico versioni
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