Art. 9

Responsabilità dell’impresa comune Bioindustrie

In vigore dal 6 mag 2014
Responsabilità dell’impresa comune Bioindustrie 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento dell’impresa comune Bioindustrie destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell’impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle proprie risorse. 4.   L’impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.
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