Art. 9
Responsabilità dell’impresa comune Bioindustrie
In vigore dal 6 mag 2014
Responsabilità dell’impresa comune Bioindustrie
1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune Bioindustrie è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all’accordo, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune Bioindustrie risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell’impresa comune Bioindustrie destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa, sono considerati spese dell’impresa comune Bioindustrie e sono coperti dalle proprie risorse.
4. L’impresa comune Bioindustrie è la sola responsabile dell’adempimento dei propri obblighi.
Storico versioni
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