Art. 6
Personale
In vigore dal 6 mag 2014
Personale
1. Al personale dell’impresa comune Bioindustrie si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (10) («statuto dei funzionari» e «regime applicabile»), e le norme comuni adottate dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Il consiglio di direzione esercita nei confronti del personale dell’impresa comune Bioindustrie i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità di nomina»).
Il consiglio di direzione adotta, in conformità all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell’autorità di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
In circostanze eccezionali, il consiglio di direzione può con decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell’autorità di nomina delegati al direttore esecutivo e ogni subdelega quest’ultimo. In tal caso, il consiglio di direzione esercita direttamente i poteri di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell’impresa comune Bioindustrie diverso dal direttore esecutivo.
3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è determinato nella tabella dell’organico dell’impresa comune Bioindustrie che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale dell’impresa comune.
5. Il personale dell’impresa comune Bioindustrie è costituito da personale temporaneo e a contratto.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune Bioindustrie.
Storico versioni
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