Art. 4

Contributi di membri diversi dall’Unione

In vigore dal 6 mag 2014
Contributi di membri diversi dall’Unione 1.   I membri dell’impresa comune Bioindustrie diversi dall’Unione apportano, oppure concordano con le loro entità costitutive di apportare, un contributo complessivo di almeno 2 730 000 000 EUR nel corso del periodo definito nell’. 2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo consta dei seguenti elementi: a) contributi all’impresa comune Bioindustrie secondo quanto stabilito all’, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere b) e c), dello statuto; b) contributi in natura di almeno 1 755 000 000 EUR nel periodo definito dall’ da parte dei membri diversi dall’Unione, o delle loro entità costitutive, sotto forma di costi da essi sostenuti nell’attuazione di attività supplementari che non rientrano nel piano di lavoro dell’impresa comune Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi dell’iniziativa BBI. Tali costi possono essere supportati da altri programmi di finanziamento dell’Unione in conformità alle norme e procedure applicabili. In tali casi il finanziamento dell’Unione non sostituisce i contributi in natura apportati dai membri diversi dall’Unione o dalle loro entità costitutive. I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario dell’impresa comune Bioindustrie. Le attività corrispondenti sono inserite in un piano annuale di attività supplementari che indica il valore stimato di tali contributi. 3.   I membri dell’impresa comune Bioindustrie diversi dall’Unione riferiscono entro il 31 gennaio di ogni anno al consiglio di direzione dell’impresa comune Bioindustrie il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 forniti durante ciascun esercizio finanziario precedente. Il gruppo di rappresentanti degli Stati ne è anch’esso informato tempestivamente. 4.   Per la valutazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, e al punto 12, paragrafo 3, lettera c), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dalle entità interessate, conformemente ai principi contabili del paese in cui l’entità è stabilita e ai vigenti principi contabili internazionali e principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore contabile esterno indipendente nominato dall’entità interessata. Il metodo di valutazione può essere verificato dall’impresa comune Bioindustrie qualora il contenuto della certificazione desse adito a incertezze. Ai fini del presente regolamento, i costi sostenuti per attività supplementari non sono sottoposti ad audit da parte dell’impresa comune Bioindustrie o di qualsiasi organo dell’Unione. 5.   La Commissione può porre termine, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune Bioindustrie, oppure attivare la procedura di liquidazione di cui all’, paragrafo 2, dello statuto, se tali membri, o le loro entità costitutive, non apportano o apportano solo parzialmente o in ritardo i contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La decisione della Commissione non ostacola il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dai membri al momento della notifica della decisione all’impresa comune Bioindustrie.
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