Art. 51
Modalità di attuazione
In vigore dal 2 mag 2014
Modalità di attuazione
1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) e c), è attuata mediante gestione diretta o indiretta.
2. I programmi di cooperazione transfrontaliera sono gestiti da una sola amministrazione aggiudicatrice quale definita nella decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione del programma di cooperazione transfrontaliera in questione.
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