Art. 51 · Modalità di attuazione

Art. 51

Modalità di attuazione

In vigore dal 2 mag 2014
Modalità di attuazione 1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) e c), è attuata mediante gestione diretta o indiretta. 2.   I programmi di cooperazione transfrontaliera sono gestiti da una sola amministrazione aggiudicatrice quale definita nella decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione del programma di cooperazione transfrontaliera in questione.
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